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Adozioni nazionali e internazionali: differenze, tempi e requisiti

Adozioni: differenze, tempi e requisiti L'avvocato Alessandra Provenzano spiega le procedure più semplici per adottare un bambino

Adozioni nazionali e internazionali: differenze, tempi e requisiti L'avvocato Alessandra Provenzano spiega le procedure più semplici per adottare un bambino.

L’adozione di bambini da parte di una coppia, sia nazionale che internazionale, richiede in Italia lo svolgimento di un iter ben prestabilito, al fine di garantire il miglior futuro possibile al minore. Molti sono, infatti, i requisiti necessari per poter diventare genitori adottivi e questi, insieme ai tempi che possono apparire molto lunghi, spesso scoraggiano le coppie. E’ necessario, quindi, conoscere a fondo le procedure per poterle meglio affrontare.

NORMA E REQUISITI

L’adozione è disciplinata dalla legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che all’art. 6 prevede i requisiti per l’adozione internazionale che sono gli stessi che per l’adozione nazionale. La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico e, generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l’adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.

L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. La continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento dei 3 anni può essere provata documentalmente o per testimonianza.

La valutazione sulla idoneità è molto complessa e viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali.

Età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.


PROCEDURA E TEMPI

Viene depositata la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale dei Minori competente per residenza. Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale dei minori deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. Entro 4 mesi circa dall’invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni, intervengono i servizi degli enti locali della propria città di residenza i quali dovranno trasmette al Tribunale una relazione.
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il Tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L’ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande. Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta. In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.
Entro 2 mesi circa dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Da quel momento, entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità, inizia la procedura di ricerca dell’adottando mediante l’ausilio di un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali. Gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell’adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
L’ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
Infine l’incontro. In questa fase l’ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. L’ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja all’articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l’ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rivelato rispondente all’interesse del minore.
L’ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione. Da lì il rientro in Italia. Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L’Aja.
Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore. Nel corso dell’affidamento preadottivo sarà svolta dal Tribunale un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno. L’affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.
Decorso un anno dall’affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

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